STATUTO
Associazione culturale fotoclub "Il Soffietto"
ART. 1 – Denominazione
E’ costituita l’associazione denominata :
ASSOCIAZIONE FOTOCLUB "IL SOFFIETTO".
ART.2 – Sede
L’associazione ha sede Soresina via Matteotti n. 4 o nel luogo ove, a insindacabile giudizio del Consiglio, sarà ritenuto più idoneo collocarla.
ART. 3 – Durata
L’associazione ha durata illimitata.
ART. 4 – Scopo
L’associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, ha lo scopo di incentivare a livello locale, nazionale ed internazionale la cultura fotografica, l’organizzazione di manifestazioni inerenti al campo fotografico sia sul piano culturale che pratico.
L’associazione pertanto potrà organizzare mostre, concorsi, diaporami, reperire catalogare pubblicare e diffondere materiale inerente la cultura della fotografia, nonché quant’altro sarà ritenuto utile e necessario per il raggiungimento dello scopo sociale.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà poi collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti.
L’Associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali, ad esempio: Comune, Provincia o Regione nonché da nazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.
ART. 5 – Soci
Nell’Associazione si distinguono le seguenti categorie di soci:
SOCI FONDATORI: quelli dall’atto costitutivo. Il Comitato Esecutivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci le prerogative attribuite ai Soci Fondatori.
SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche interessate, nonché enti di qualsiasi natura che svolgono attività analoga o connessa a quella propria, ovvero utili in qualsiasi modo agli scopi dell’Associazione.
SOCI BENEMERITI: sono coloro che si sono distinti con particolari opere e/o liberalità effettuate a favore dell’Associazione.
SOCI ONORARI: sono coloro che si sono particolarmente distinti nell’ambito della fotografia in generale. Tutti i Soci avranno diritto a ricevere le pubblicazioni dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni a prezzi agevolati.
Hanno obbligo, però di versare la quota sociale.
ART. 6 – Ammissione Soci Ordinari
Per essere ammesso a Socio bisogna presentare domanda al Comitato Esecutivo e versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dal Comitato Esecutivo stesso.
Sull’ammissione a Socio il Comitato Esecutivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti.
Le decisioni del Comitato Esecutivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.
ART. 7 – Ammissione Soci Benemeriti ed Onorari
Per essere nominati Soci Benemeriti od Onorari, è necessario che almeno due membri del Comitato Esecutivo ne facciano proposta al Comitato stesso. Il Comitato ammette tali Soci con le stesse modalità dei Soci Ordinari.
ART. 8 – Esclusione del Socio
Può essere escluso il Socio che commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione. Il Comitato Esecutivo decide sull’esclusione del Socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
Il Socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso delle quote pagate.
ART. 9 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei Soci Il Comitato Esecutivo Il Presidente dell’Associazione.
ART. 10 – Assemblee
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei Soci. Le Assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le nomine alle cariche sociali basta la maggioranza relativa dei voti dei presenti.
E’ invece richiesta la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei Soci per modificare lo Statuto dell’Associazione, e la presenza e il voto favorevole dei quattro quinti dei Soci per sciogliere l’Associazione e nominare i liquidatori.
I Soci Onorari non hanno diritto di voto.
Non sono ammessi voti per corrispondenza , le deleghe sono ammesse soltanto tra Soci e con un massimo di tre per Socio.
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci.
L’assemblea nomina di volta in volta un Presidente, e nomina altresì un Segretario, anche non Socio.
Il verbale dell’assemblea viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 11 – Comitato Esecutivo
L’Associazione è retta da un Comitato Esecutivo che ha l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di cinque membri nominati dall’assemblea.
I Soci Onorari non sono eleggibili.
Il Comitato Esecutivo resta in carica da un minimo di tre a un massimo di cinque anni, secondo la delibera assembleare.
I membri del Comitato Esecutivo sono rieleggibili.
Spetta al comitato Esecutivo nominare i componenti in sostituzione dei membri che, per qualsiasi ragione, abbiano perso tale carica.
I membri del Comitato Esecutivo perdono tale loro carica qualora restino assenti senza giustificazione per almeno tre riunioni consecutive.
Il voto del Presidente vale doppio in caso di parità.
ART. 12 – Presidente
Il Comitato Esecutivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l’uso della firma sociale.
Il Presidente può conferire sia ai Soci che a terzi procure speciali o ad negozia, per determinati atti o categorie di atti dopo l’approvazione del Comitato Esecutivo.
La durata in carica del Presidente è uguale a quella del Comitato Esecutivo ed è rieleggibile.
ART. 13
L’Associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 (trentuno) dicembre, data in cui devono essere redatti l’inventario ed il bilancio annuale. Il primo esercizio sociale avrà termine il 31 dicembre 2003.
ART. 14
Entro e non oltre quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, dovrà essere convocata l’assemblea dei Soci per l’approvazione del bilancio.
ART. 15
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Dalle quote sociali di iscrizione deliberate dal Comitato Esecutivo; Da quote annuali stabilite periodicamente dal Comitato Esecutivo; Da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione; Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; Da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura.
ART. 16
Il Comitato Esecutivo avrà facoltà di emettere un Regolamento per l’attività dell’Associazione, ovvero più Regolamenti per singoli settori di attività.
Del pari il Comitato Esecutivo potrà nominare, anche tra non Soci, Comitati culturali e tecnici.
ART. 17
L’assemblea dei Soci, qualora lo ritenga opportuno, potrà nominare un Collegio di tre Revisori dei Conti che durerà in carica quanto il Comitato Esecutivo. Al Collegio spetterà la vigilanza contabile ed amministrativa sulla conduzione.
ART. 18
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei Soci con le maggioranze previste dall’art. 10 dello Statuto; l’assemblea delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio e provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
ART. 19
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.